IL RETTORE
  Vista  la legge  9  maggio  1989, n.  168,  ed  in particolare  gli
articoli 6 e 16;
  Visto lo  statuto dell'Universita' degli studi  di Firenze, emanato
con decreto  rettorale n. 577 del  20 giugno 1995, ed  in particolare
l'art. 55 laddove si prevede che un organo straordinario di revisione
-  con  la  stessa   composizione  del  senato  accademico  integrato
determinata ai sensi dell'art. 16 della  legge n. 168/1989 - abbia il
compito  di rivedere  ed eventualmente  modificare le  norme relative
agli  organi di  governo dell'Ateneo,  comprese nel  titolo II  dello
statuto stesso;
  Visti  gli  atti di  costituzione  dell'organo  di revisione  dello
statuto (decreto rettorale n. 1087 del 22 dicembre 1997);
  Vista la  delibera del  2 febbraio  1999 con  la quale  il suddetto
organo ha  approvato le modifiche agli  articoli 12, 13, 14  e 17 del
titolo II dello statuto dell'Universita' degli studi di Firenze;
  Vista  la  nota  rettorale  prot.  n. 2355  del  2  marzo  1999  di
trasmissione degli atti al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, per il prescritto parere di legittimita' e
di merito sulle modifiche apportate allo statuto;
  Vista  la  comunicazione  del Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica  e tecnologica prot.  n. 405 del 30  aprile 1999,
con la quale  il rettore e' stato autorizzato, in  assenza di rilievi
del Ministero stesso,  ad emanare il provvedimento  di modifica dello
statuto;
                              Decreta:
  Agli  articoli  12,  13,  14  e 17  del  titolo  II  dello  statuto
dell'Universita'  degli  studi  di  Firenze  -  emanato  con  decreto
rettorale n.  577 del  20 giugno  1995 -  sono apportate  le seguenti
modifiche:
Art. 12, comma 3:
  la frase "con specifica  indicazione dei motivi di indifferibilita'
ed  urgenza",  e' sostituita  da:  "con  indicazione degli  specifici
motivi".
Art. 12, comma 5, seconda alinea:
  le  parole  "i  ricercatori  confermati",  sono  sostituite  da  "i
ricercatori".
Art. 12, comma 6, secondo capoverso:
  i termini "10 membri" sono sostituiti da "30 membri".
Art. 12, comma 8:
  il primo capoverso e' cassato e sostituito dal seguente:
  "Il  rettore nelle  prime  due votazioni  e'  eletto a  maggioranza
assoluta dei votanti.  Per la validita' delle prime  due votazioni e'
prescritta la  partecipazione al voto della  maggioranza degli aventi
diritto,  determinata  calcolando  il  numero  degli  aventi  diritto
appartenenti alla  categoria del  personale tecnico  amministrativo e
dirigente nella misura del 10%".
Art. 12, comma 8, secondo capoverso:
  i termini "ultima votazione", sono sostituiti con "ultima votazione
valida".
Art. 13, comma 1, lettera e):
  la frase  "per l'approvazione del consiglio  di amministrazione" e'
sostituita da: "ed esaminati dal consiglio di amministrazione".
Art. 13, comma 3, primo capoverso:
  il primo  capoverso e'  sostituito dal seguente:  "I rappresentanti
delle aree  di ricerca sono  eletti per ciascuna  area esclusivamente
dai professori di  ruolo e dai ricercatori  afferenti ai dipartimenti
compresi nell'elenco  di quell'area. Essi convocano  almeno una volta
l'anno  i direttori  dei dipartimenti  compresi in  ciascuna area  di
ricerca, ai quali riferiscono sull'attivita' svolta".
  Art.  13: alla  fine dell'articolo  e' aggiunto  il seguente  nuovo
comma:
  8) Al fine  di confrontare le opzioni dell'Ateneo  con le dinamiche
culturali,   sociali,  economiche   e  urbanistiche   del  territorio
metropolitano e regionale in cui opera l'universita' di Firenze e con
gli orientamenti  degli enti pubblici  e privati che  ne condizionano
maggiormente lo sviluppo, il rettore, su richiesta di almeno un terzo
dei componenti  il senato  accademico, invita  gli esponenti  di tali
enti alle adunanze dell'organo  collegiale perche' vengano consultati
su questioni di loro competenza.
  Art.  14, comma  1:  alla fine  del primo  periodo  e' aggiunta  la
seguente  frase:   "Il  consiglio  di  amministrazione   puo'  essere
convocato, oltre che  dal rettore, su richiesta della  meta' dei suoi
componenti".
  Art. 14,  comma 1, lettera  b): dopo la parola  "pluriennali" viene
aggiunta una virgola.
  Art. 14, comma  5: alla fine del primo periodo  i termini "tre anni
accademici" sono sostituiti con "tre anni solari".
  Art.  14: alla  fine dell'articolo  e' aggiunto  il seguente  nuovo
comma:
  6) al fine  di confrontare le opzioni dell'Ateneo  con le dinamiche
culturali,   sociali,  economiche   e  urbanistiche   del  territorio
metropolitano e regionale in cui opera l'universita' di Firenze e con
gli orientamenti  degli enti pubblici  e privati che  ne condizionano
maggiormente lo sviluppo, il rettore, su richiesta di almeno un terzo
dei componenti il consiglio  di amministrazione, invita gli esponenti
di  tali enti  alle adunanze  dell'organo collegiale  perche' vengano
consultati su questioni di loro competenza".
  Art. 17,  comma 2:  il contenuto  della terza  alinea e'  cassato e
sostituito da: "- di tutti i ricercatori della facolta'".
  Art.  17, comma  2:  il  comma e'  integrato  con l'aggiunta  della
seguente frase finale:
  "Salvo che  per le questioni  di cui ai successivi  commi 4 e  5, i
docenti ed i ricercatori che  svolgono corsi di insegnamento in corsi
di laurea  e di diploma della  facolta', ma sono inquadrati  in altre
facolta' dell'Ateneo, partecipano al consiglio di facolta'".
  Art. 17,  comma 4: il comma  e' cassato e sostituito  dal seguente:
"Ad eccezione  delle questioni di  cui ai punti a)  e d) del  comma 3
nonche' quanto  previsto al successivo  comma 5, le altre  materie di
cui al comma 3 potranno essere  delegate dal consiglio di facolta' ai
consigli di corso di laurea e di diploma. In tal caso il consiglio di
facolta' indichera' quali materie intende delegare".
  Art.  17, comma  5, primo  periodo: dopo  la frase:  "relative alle
persone dei professori di ruolo"  sono aggiunti i seguenti termini "e
dei ricercatori".
  Art.  17, comma  5: la  frase "la  destinazione e  le modalita'  di
copertura dei posti di ricercatore nonche' le questioni relative alle
persone  dei ricercatori  sono deliberate  dal consiglio  di facolta'
nella composizione di cui al comma 2" e' cassata.
  Al comma 5 e' aggiunto il seguente nuovo capoverso:
  "Le proposte  motivate di chiamata  diretta di studiosi  italiani o
stranieri  di chiara  fama  in possesso  dei  requisiti previsti  dal
decreto del Ministero dell'universita'  e della ricerca scientifica e
tecnologica 25 luglio 1997 sono deliberate con la maggioranza dei due
terzi dei professori ordinari del consiglio".
  Art. 17,  dopo il comma  6 -  con il conseguente  scorrimento della
numerazione dei commi  successivi - viene aggiunto  il seguente nuovo
comma:
  "7.  In alternativa  a  quanto previsto  dal  comma precedente,  il
consiglio  di facolta'  puo'  deliberare a  maggioranza assoluta  dei
membri l'istituzione di  una giunta elettiva su  proposta del preside
ovvero di un decimo dei componenti del consiglio.
  Nella stessa  seduta il  consiglio di  facolta', a  maggioranza dei
suoi  componenti, definira'  il  numero  dei membri  e  i criteri  di
composizione della giunta, che  deve comunque avere la rappresentanza
di  tutte  le  componenti  del consiglio  stesso.  Agli  studenti  e'
garantita una presenza proporzionale a quella che hanno in facolta'.
  La giunta,  oltre dal  preside che la  presiede, non  potra' essere
composta da un numero di membri inferiore a 6 e superiore a 30.
  I membri della  giunta durano in carica tre anni  accademici e sono
rieleggibili una sola volta  consecutivamente. I rappresentanti degli
studenti, membri della giunta, durano in carica due anni accademici e
decadono   contemporaneamente   all'elezione   delle   rappresentanze
studentesche in consiglio di facolta'.
  Il consiglio  di facolta'  dovra' indicare  le materie  che intende
delegare alla giunta elettiva, fermo restando che non potranno essere
oggetto  di delega  le  materie riguardanti  lo  stato giuridico  dei
professori e ricercatori, di cui alle lettere a) e d), comma 3, per i
quali la legge richieda la deliberazione del consiglio di facolta', e
le dichiarazioni di vacanza, le  modalita' di copertura e le chiamate
di cui al comma 5.
  Il preside  convochera' il consiglio  di facolta' almeno  due volte
per  ogni  anno  accademico  per  discutere  le  materie,  che  hanno
costituito oggetto di delega alla giunta elettiva".
  Art. 17, comma 14 (ex comma 13): alla fine del comma viene aggiunta
la seguente frase:
  "Il  consiglio  di  facolta'  o  la  giunta  qualora  delegata  dal
consiglio   sono   gli   organi  competenti   all'assunzione,   delle
responsabilita'    collegiali    previste   dal    regolamento    per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.".
  Il presente  provvedimento entra  in vigore il  quindicesimo giorno
successivo alla data di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Il testo integrale degli articoli 12,  13, 14 e 17 con le modifiche
apportate e'  contenuto nel  testo allegato  al presente  decreto del
quale costituisce parte integrante.
   Firenze, 18 maggio 1999
                                                    Il rettore: Blasi